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Art. 72130
Inosservanza di prescrizioni di servizio 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d’inosservanza d’un regolamento o d’altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria131. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 4 In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecuniaria. 130 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968). 131 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
