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Art. 82152
Omissione del servizio e assenza 1 È punito con una pena pecuniaria chiunque153, senza l’intenzione di rifiutare il servizio militare:
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4 Se più tardi l’autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).156 5 È fatto salvo l’articolo 84.157 152Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 153 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 154 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968). 156 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). 157 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |
