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Art. 83158
Omissione del servizio per negligenza 1 È punito con la multa159 chiunque, per negligenza:
2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3 In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere162. 4 È fatto salvo l’articolo 84.163 158Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). 159 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 160 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell’ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968). 162 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 163 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 20161883; FF 2014 5749). |
