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Art. 86a168
Sabotaggio Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all’armata ovvero ne mette in pericolo l’uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l’esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l’attività di un’autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d’equipaggiamento o segni distintivi dell’esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno169. 168Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). Giusta il n. I 1 cpv. 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037), nella designazione degli articoli, le lettere «a», «b», «c», «d», ecc. sostituiscono i numerali «bis», «ter», «quater», «quinquies» ecc. 169 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
