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Art. 94178
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese. Servizio straniero 1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell’esercito di questo Stato non sono punibili. 3 Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l’arruolamento è punito con una pena detentiva da un mese a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.179 4 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. 178Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). 179 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |
