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Art. 95
Mutilazione 1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.180 180 Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). |
