|
|
|
Art. 125 Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato
1Ad istanza dell'imputato, l'accusatore privato, purché non sia vittima ai sensi dell'articolo 116, deve prestare garanzie per i dispendi prevedibili causati dalle sue conclusioni sugli aspetti civili se:
2Chi dirige il procedimento in giudizio decide definitivamente sull'istanza. Stabilisce l'entità della garanzia fissando un termine per prestarla. 3La garanzia può essere prestata in contanti oppure per il tramite di una banca o assicurazione con stabile organizzazione in Svizzera. 4Successivamente la garanzia può essere aumentata, ridotta o soppressa. |
