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Art. 131 Garanzia della difesa obbligatoria
1Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore. 2Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell'apertura della procedura preliminare, la difesa dev'essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l'istruzione. 3Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l'imputato rinuncia alla loro riassunzione. |