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Art. 153 Misure speciali per la protezione delle vittime di reati contro l'integrità sessuale
1Le vittime di reati contro l'integrità sessuale possono esigere che siano interrogate da una persona del loro stesso sesso. 2Un confronto con l'imputato può essere ordinato contro la volontà della vittima soltanto se il diritto dell'imputato di essere sentito non può essere garantito in altro modo. |