Art. 23 Giurisdizione federale in generale
1Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP1: - a.2
- i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
- b.
- i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
- c.
- la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
- d.
- i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
- e.3
- i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
- f.4
- i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
- g.5
- i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
- h.
- i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
- i.
- i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
- j.
- i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
- k.
- le contravvenzioni di cui agli articoli 329-331;
- l.
- i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
1 RS 311.0 2 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 3 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla L del 18 mar. 2016 sulle multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6559; FF 2015 869). 4 Correzione del 20 dic. 2013 (RU 2014 243). 5 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),
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