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Art. 36 Foro in caso di reati nell'esecuzione per debiti e nel fallimento e in caso di procedimenti penali contro imprese
1In caso di reati secondo gli articoli 163-171bis CP1, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore. 2Per i procedimenti penali contro imprese secondo l'articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell'impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l'impresa. 3Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31-35. |