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Art. 405 Procedura orale
1La procedura orale d'appello è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado. 2Se l'imputato o l'accusatore privato ha interposto appello oppure appello incidentale, chi dirige il procedimento li cita al dibattimento. In casi semplici e su loro richiesta, può dispensarli dal partecipare al dibattimento e consentire loro di presentare e motivare per scritto le conclusioni. 3Chi dirige il procedimento convoca il pubblico ministero al dibattimento:
4Se non è stato convocato al dibattimento, il pubblico ministero può presentare per scritto le sue conclusioni e motivazioni oppure può comparire personalmente. |
