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Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice. 1 La correzione della CdR del 10 nov. 2014, pubblicata il 25 nov. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4071). |
