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Art. 52 Principi
1I pubblici ministeri, le autorità penali delle contravvenzioni e le autorità giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice. 2Il pubblico ministero del Cantone in cui dev'essere eseguito l'atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso. 3Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427. |