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Art. 63 Polizia delle udienze
1Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l'ordine durante le udienze. 2Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l'andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d'udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell'udienza. Può altresì far sgomberare la sala d'udienza. 3Chi dirige il procedimento può chiedere l'aiuto della polizia competente nel luogo dell'atto procedurale. 4Se una parte è allontanata, l'atto procedurale prosegue comunque. |