|
Art. 86 Notificazione per via elettronica
1Con il consenso del diretto interessato, le comunicazioni possono essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica. 2Il Consiglio federale disciplina:
1 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. alla L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF2014 913). |