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Art. 98 Rettifica di dati
1Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio. 2Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell'avvenuta rettifica l'autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.1 1 Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939). |
