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Art. 99 Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati. 2La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l'articolo 103. 3Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 20082 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.3 1 RS 360 |