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Art. 122 Disposizioni generali
1In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato. 2Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell’imputato. 3L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all’articolo 119 capoverso 2 lettera b. 4Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile. |