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Art. 150 Garanzia dell’anonimato
1Chi dirige il procedimento può garantire l’anonimato alla persona da proteggere. 2Se concede la garanzia dell’anonimato, il pubblico ministero la sottopone entro 30 giorni per approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi; nella richiesta d’approvazione il pubblico ministero precisa tutti i dettagli necessari alla valutazione della legalità del provvedimento. Il giudice dei provvedimenti coercitivi decide definitivamente. 3Se il giudice dei provvedimenti coercitivi nega l’approvazione, le prove già assunte con la garanzia dell’anonimato non possono essere utilizzate. 4Una volta approvata o concessa, la garanzia dell’anonimato vincola tutte le autorità penali investite della causa. 5La persona da proteggere può rinunciare in ogni tempo alla garanzia dell’anonimato. 6Il pubblico ministero e chi dirige il procedimento in giudizio revocano la garanzia se l’esigenza di protezione viene manifestamente meno. |