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Art. 212 Principi
1L’imputato resta in libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del presente Codice. 2Eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati non appena:
3La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. |
