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Art. 214 Avviso
1Se una persona è arrestata provvisoriamente o posta in carcerazione preventiva o di sicurezza, l’autorità penale competente ne avvisa immediatamente:
2Si rinuncia all’avviso di cui al capoverso 1 qualora lo scopo dell’istruzione lo imponga oppure se l’interessato vi si oppone espressamente. 3Se il provvedimento coercitivo privativo della libertà mette in difficoltà una persona che dipende dall’arrestato, l’autorità penale ne avvisa i servizi sociali competenti. 4La vittima viene informata in merito alla disposizione o alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza e di una misura sostitutiva di cui allʼarticolo 237 capoverso 2 lettera c o g come pure circa unʼeventuale fuga dellʼimputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato.1 Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 13 dic. 2013 sull’interdizione di esercitare unʼattività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765). |
