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Art. 215 Fermo di polizia
1Per far luce su un reato, la polizia può fermare una persona e se necessario condurla al posto di polizia al fine di:
2La polizia può obbligare la persona fermata a:
3La polizia può ingiungere a privati di collaborare al fermo. 4Se in base a indizi concreti vi è da ritenere che in un determinato luogo sono in corso reati o si trovano imputati, la polizia può bloccarne gli accessi e fermare le persone che vi si trovano. |