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Art. 293 Limiti dell’intervento
1L’agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato. 2L’attività dell’agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto. 3Se necessario, l’agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica. 4Se l’agente infiltrato oltrepassa i limiti dell’influsso che gli è consentito di esercitare, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione. |