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Art. 71 Riprese audiovisive
1Non sono permesse riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del tribunale, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro luogo. 2I trasgressori possono essere puniti con la multa disciplinare di cui all’articolo 64 capoverso 1. Le riprese non autorizzate possono essere sequestrate. |