Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 217Ad opera della polizia
1 La polizia è tenuta ad arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi:
a.
è colto in flagranza di crimine o di delitto o sorpreso immediatamente dopo aver commesso un siffatto reato;
b.
è colpito da mandato di cattura.
2 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi, in base alle indagini o ad altre informazioni attendibili, è indiziato di un crimine o di un delitto.
3 La polizia può arrestare provvisoriamente e condurre al posto di polizia chi è colto in flagranza di contravvenzione o sorpreso immediatamente dopo aver commesso una contravvenzione se:
a.
non declina le sue generalità;
b.
non abita in Svizzera e non fornisce immediatamente una garanzia per la multa prevedibile;
c.
l’arresto è necessario per impedire che commetta altre contravvenzioni.