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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 229Decisione
1 Se l’imputato si trova in carcerazione preventiva, la decisione di ordinare la carcerazione di sicurezza spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi, su domanda scritta del pubblico ministero.
2 Se motivi di carcerazione emergono soltanto dopo la promozione dell’accusa, chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado avvia una procedura di carcerazione applicando per analogia l’articolo 224 e propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione di sicurezza.
3 La procedura dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è retta per analogia:
a.
dagli articoli 225 e 226 se l’imputato non si trova in carcerazione preventiva;
b.
dall’articolo 227 se l’imputato si trova in carcerazione preventiva.