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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 319Motivi
1 Il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o parziale del procedimento se:
a.
non si sono corroborati indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa;
b.
non sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
c.
cause esimenti impediscono di promuovere l’accusa;
d.
non possono definitivamente essere adempiuti presupposti processuali o sono intervenuti impedimenti a procedere;
e.
una disposizione legale prevede la possibilità di rinunciare all’azione penale o alla punizione.
2 A titolo eccezionale, il pubblico ministero può pure abbandonare il procedimento se:
a.
l’interesse di una vittima che non aveva ancora 18 anni al momento del reato lo esige imperativamente e tale interesse prevale manifestamente sull’interesse dello Stato al perseguimento penale; e
b.
la vittima o, qualora la vittima sia incapace di discernimento, il suo rappresentante legale vi acconsente.