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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2021)
Art. 99Trattamento e conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento
1 Chiuso il procedimento, il trattamento dei dati personali, la procedura e la tutela giurisdizionale sono retti dalle disposizioni della Confederazione e dei Cantoni in materia di protezione dei dati.
2 La durata di conservazione dei dati personali dopo la chiusura del procedimento si determina secondo l’articolo 103.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 7 ottobre 199435 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e della legge federale del 13 giugno 200836 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, nonché quelle del presente Codice relative ai documenti segnaletici e ai profili di DNA.37
37 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. I 1 lett. a della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).