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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 104Parti
1 Sono parti:
a.
l’imputato;
b.
l’accusatore privato;
c.
il pubblico ministero nella procedura dibattimentale e in quella di ricorso.
2 La Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici.