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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 112Procedimento penale contro imprese
1 Nel procedimento penale contro un’impresa, l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.
2 Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro un congruo termine, chi dirige il procedimento decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile la rappresenta nel procedimento penale.
3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per il medesimo fatto o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso, chi dirige il procedimento designa per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 2 oppure, in subordine, un terzo idoneo.
4 Se per il medesimo fatto o per fatti connessi si procede separatamente contro una persona fisica e contro un’impresa, i due procedimenti possono essere riuniti.