il diritto alla protezione della personalità (art. 70 cpv. 1 lett. a, 74 cpv. 4 e 152 cpv. 1);
b.
il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia (art. 70 cpv. 2 e 152 cpv. 2);
c.
il diritto a misure di protezione (art. 152–154);
d.
la facoltà di non rispondere (art. 169 cpv. 4);
e.
il diritto di essere informata (art. 305 e 330 cpv. 3);
f.
il diritto a una composizione speciale dell’autorità giudicante (art. 335 cpv. 4).
2 Se la vittima ha meno di 18 anni sono inoltre applicabili le disposizioni speciali riguardanti la protezione della personalità dei minori, segnatamente quelle concernenti:
a.
le restrizioni al confronto tra la vittima e l’imputato (art. 154 cpv. 4);
b.
le misure speciali di protezione in occasione degli interrogatori (art. 154 cpv. 2–4);
c.
l’abbandono del procedimento (art. 319 cpv. 2).
3 Se fanno valere pretese civili, i congiunti godono degli stessi diritti della vittima.