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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 126Decisione
1 Il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se:
a.
dichiara colpevole l’imputato;
b.
assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
2 L’azione civile è rinviata al foro civile se:
a.
il procedimento penale è abbandonato o concluso nella procedura del decreto d’accusa;
b.
l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione;
c.
l’accusatore privato non presta garanzie per le pretese dell’imputato;
d.
l’imputato è assolto ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito.
3 Qualora il giudizio completo delle pretese civili comportasse un onere sproporzionato, il giudice può limitarsi a pronunciare sulle stesse una decisione di principio, rinviando per il resto al foro civile. Per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono nondimeno giudicate interamente in sede penale.
4 Qualora fra i partecipanti al procedimento vi siano vittime, il giudice può giudicare dapprima soltanto la colpevolezza e gli aspetti penali; indipendentemente dal valore litigioso, chi dirige il procedimento decide in seguito sull’azione civile quale giudice unico e dopo un’ulteriore udienza dibattimentale.