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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 13
Autorità giudicanti
Fungono da giudice nel procedimento penale:
a.
il giudice dei provvedimenti coercitivi;
b.
il tribunale di primo grado;
c.
la giurisdizione di reclamo;
d.
il tribunale d’appello.