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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 136Presupposti
1 Chi dirige il procedimento accorda parzialmente o totalmente il gratuito patrocinio all’accusatore privato, affinché questi possa far valere le sue pretese civili, se:
a.
l’accusatore privato è sprovvisto dei mezzi necessari; e
b.
l’azione civile non appare priva di probabilità di successo.
2 Il gratuito patrocinio comprende:
a.
l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
b.
l’esonero dalle spese procedurali;
c.
la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti dell’accusatore privato.