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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 143Svolgimento dell’interrogatorio
1 In una lingua a lui comprensibile, l’interrogato è dapprima:
a.
invitato a declinare le sue generalità;
b.
informato sull’oggetto del procedimento penale e sulla veste in cui è sottoposto ad interrogatorio;
c.
informato in modo completo circa i suoi diritti e obblighi.
2 L’osservanza delle disposizioni di cui al capoverso 1 è messa a verbale.
3 L’autorità penale può effettuare ulteriori accertamenti circa l’identità dell’interrogato.
4 L’autorità penale invita l’interrogato ad esprimersi sull’oggetto dell’interrogatorio.
5 Con domande e obiezioni formulate in modo chiaro l’autorità penale mira ad ottenere una deposizione completa e a chiarire le contraddizioni.
6 L’interrogato depone in base a quanto ricorda. Con l’accordo di chi dirige il procedimento, può servirsi di documenti scritti; al termine dell’interrogatorio questi documenti sono acquisiti agli atti.
7 Chi ha disturbi di elocuzione o di udito è interrogato per scritto o con l’aiuto di adeguati assistenti.