Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 155 Misure per la protezione di persone affette da turba psichica
1 Gli interrogatori di persone affette da turba psichica sono limitati allo stretto necessario; le audizioni plurime vanno evitate. 2 Chi dirige il procedimento può incaricare dell’interrogatorio autorità penali o servizi sociali specializzati oppure far capo a familiari, altre persone di fiducia o periti. |