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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 157Principio
1 In tutti i gradi del procedimento le autorità penali possono interrogare l’imputato in merito ai fatti che gli sono contestati.
2 Le autorità penali offrono all’imputato l’opportunità di esprimersi in modo circostanziato su tali fatti.