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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 158Informazioni nel primo interrogatorio
1 All’inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l’imputato in una lingua a lui comprensibile che:
a.
è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati;
b.
ha facoltà di non rispondere e di non collaborare;
c.
ha il diritto di designare un difensore o di chiedere se del caso un difensore d’ufficio;
d.
può esigere la presenza di un traduttore o interprete.
2 Se le informazioni di cui al capoverso 1 non sono fornite, l’interrogatorio non può essere utilizzato.