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Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)

Art. 158 Informazioni nel primo interrogatorio

1 All’ini­zio del pri­mo in­ter­ro­ga­to­rio la po­li­zia o il pub­bli­co mi­ni­ste­ro in­for­ma­no l’im­pu­ta­to in una lin­gua a lui com­pren­si­bi­le che:

a.
è sta­ta av­via­ta una pro­ce­du­ra pre­li­mi­na­re nei suoi con­fron­ti e su qua­li rea­ti;
b.
ha fa­col­tà di non ri­spon­de­re e di non col­la­bo­ra­re;
c.
ha il di­rit­to di de­si­gna­re un di­fen­so­re o di chie­de­re se del ca­so un di­fen­so­re d’uf­fi­cio;
d.
può esi­ge­re la pre­sen­za di un tra­dut­to­re o in­ter­pre­te.

2 Se le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 non so­no for­ni­te, l’in­ter­ro­ga­to­rio non può es­se­re uti­liz­za­to.