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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 172Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale
1 Le persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico, nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre in merito all’identità dell’autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni.
2 Esse sono tenute a deporre se:
a.
la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona;
b.
senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
1.
omicidi ai sensi degli articoli 111–113 CP53,
2.
crimini per i quali è comminata una pena detentiva di almeno tre anni,
54 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021360; FF 2018 5439).
55 Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 19 set. 2011, pubblicata il 4 ott. 2011 (RU 2011 4487).