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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 181Interrogatorio
1 All’inizio dell’interrogatorio le autorità penali avvisano le persone informate sui fatti dell’obbligo di deporre o della loro facoltà di non deporre o di non rispondere.
2 Se è tenuta a deporre o se si dichiara disposta a deporre, la persona informata sui fatti è inoltre avvisata delle possibili conseguenze penali di una denuncia mendace, di uno sviamento della giustizia o di un favoreggiamento.