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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 186Ricovero per perizia
1 Se necessario ai fini di una perizia medica, il pubblico ministero e il giudice possono far ricoverare l’imputato in un ospedale.
2 Se l’imputato non si trova già in carcerazione preventiva, il pubblico ministero propone il ricovero al giudice dei provvedimenti coercitivi. Questi decide definitivamente in procedura scritta.
3 Se durante la procedura in giudizio risulta necessario un ricovero per perizia, il giudice investito della causa decide definitivamente in procedura scritta.
4 La degenza in ospedale è computata nella pena.
5 Per altro, il ricovero per perizia è retto per analogia dalle disposizioni concernenti la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza.