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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 192Reperti probatori
1 Le autorità penali acquisiscono agli atti l’originale completo dei reperti probatori.
2 Se sufficiente per i fini del procedimento, i documenti e le altre registrazioni sono messi agli atti in semplice copia. Qualora sia necessario, le copie vanno autenticate.
3 Le parti possono esaminare i reperti probatori entro i limiti delle disposizioni concernenti l’esame degli atti.