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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 193Ispezione oculare
1 Il pubblico ministero, il giudice e, nei casi semplici, la polizia effettuano in loco un’ispezione oculare degli oggetti, luoghi ed eventi che rivestono importanza per valutare un fatto ma non sono direttamente disponibili come reperti probatori.
2 Ognuno deve tollerare un’ispezione oculare e garantire l’accesso necessario a chi vi partecipa.
3 Se occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, le autorità osservano le norme applicabili alla perquisizione domiciliare.
4 Le ispezioni oculari sono documentate mediante registrazioni audio o video, piani, disegni o descrizioni oppure in altro modo.
5 Chi dirige il procedimento può disporre che:
a.
sul luogo dell’ispezione oculare si proceda ad altri atti procedurali;
b.
l’ispezione oculare sia associata a una ricostruzione dei fatti o a un confronto; in tal caso, l’imputato, i testimoni e le persone informate sui fatti sono obbligati a parteciparvi; sono fatti salvi i loro diritti di non rispondere.