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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 201Forma e contenuto
1 Le citazioni del pubblico ministero, dell’autorità penale delle contravvenzioni e delle autorità giudicanti sono emesse per scritto.
2 Le citazioni contengono:
a.
la designazione dell’autorità penale citante e delle persone che compiranno l’atto procedurale;
b.
la designazione del citato e della veste in cui è chiamato a partecipare all’atto procedurale;
c.
il motivo della citazione, sempre che lo scopo dell’istruzione non imponga di sottacerlo;
d.
il luogo, la data e l’ora della comparizione;
e.
l’ingiunzione di comparire personalmente;
f.
l’indicazione delle conseguenze giuridiche di un’assenza ingiustificata;