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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 202Termini
1 Le citazioni sono notificate:
a.
nella procedura preliminare, almeno tre giorni prima dell’atto procedurale;
b.
nella procedura in giudizio, almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale.
2 Le citazioni pubbliche sono pubblicate almeno un mese prima dell’atto procedurale.
3 Nel determinare il giorno e l’ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.