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                                Codice di diritto processuale penale svizzero | 
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                                    Art. 203 Deroghe 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati: 
 2 Chi si trova sul luogo dell’atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione. | 

