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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 203Deroghe
1 Una citazione può essere emessa in una forma diversa da quella prescritta e con termini abbreviati:
a.
in casi urgenti; oppure
b.
con il consenso della persona da citare.
2 Chi si trova sul luogo dell’atto procedurale o in stato di carcerazione può essere interrogato immediatamente e senza citazione.