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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 21Tribunale d’appello
1 Il tribunale d’appello giudica:
a.
gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b.
le domande di revisione.
2 Chi ha già operato in veste di membro della giurisdizione di reclamo non può fungere da membro del tribunale d’appello nella medesima causa.
3 I membri del tribunale d’appello non possono essere giudici della revisione nella medesima causa.