Codice di diritto processuale penale svizzero
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Art. 213 Accesso a spazi non accessibili al pubblico
1 Se per fermare o arrestare una persona occorre accedere a case, ad appartamenti o ad altri spazi non accessibili al pubblico, vanno osservate le disposizioni concernenti la perquisizione domiciliare. 2 Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia può accedere agli spazi anche senza mandato di perquisizione. |